(massima n. 1)
In materia di procedimenti speciali, l'interrogatorio dell'indagato — previsto dall'art. 453, comma 1, c.p.p. per l'instaurazione del giudizio immediato — è finalizzato alla verifica, in contraddittorio, dell'evidenza della prova; l'interrogatorio in sede di convalida — assunto dal Gip — è finalizzato alla verifica, parimenti in contraddittorio, dei presupposti dell'arresto in flagranza che, a sua volta, costituisce presupposto per l'instaurazione del giudizio direttissimo avanti al pretore. Poiché la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo richiedono una prova stringente del fatto-reato e di più immediata percezione di quella necessaria per il giudizio immediato, ne consegue che l'evidenza della prova, implicita nella flagranza, giustifica la fungibilità dell'interrogatorio per la convalida e il direttissimo con quello per il giudizio immediato, sempre che vi sia stata la corretta contestazione delle modalità di flagranza.