(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato, l'evidenza della prova non č un dato oggettivo presupposto all'instaurazione del giudizio, ma di evenienza normale e fisologica al potere del pubblico ministero di determinarla come risultato di un'indagine preliminare della sua iniziativa diretta oppure delegata alla polizia giudiziaria; sicché tale procedimento esige non la prova evidente di responsabilitā, ma la prova evidente di fondatezza dell'accusa per la presenza di una base di discussione non controversa, pur se astrattamente controvertibile; non la sicurezza della condanna, ma la certezza di un minimo estremo indefettibile di probabilitā di condanna, pur essendo sempre possibile che quanto č evidente e concludente per il pubblico ministero possa non esserlo per l'organo giudicante al dibattimento, e che gli elementi acquisiti prima perdano, poi, nella pienezza del contraddittorio, la giā ritenuta valenza probatoria. Pertanto, il giudizio immediato, pur presupponendo l'evidenza della prova, non implica automaticamente anche la definibilitā allo stato degli atti, e non impedisce che nel suo corso si svolga quell'indagine dibattimentale che č estranea al giudizio abbreviato.