(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, in osservanza della ratio deflattiva del procedimento di cui all'art. 452, secondo comma, c.p.p., viene di norma eliminata la fase dibattimentale sia in primo che in secondo grado. Se, però, il processo non sia — a causa della sua genesi dal giudizio direttissimo — definibile allo stato degli atti, è previsto l'eccezionale intervento di poteri istruttori ex officio ad opera del giudice, in sostituzione delle facoltà probatorie delle parti, ormai abdicate con la richiesta di trasformazione del rito. Ne consegue che l'ambito dell'eventuale rinnovazione del giudizio di appello resterà circoscritta nell'area — tipicamente ex officio — dell'attività integratrice del giudice, a norma dell'art. 452, secondo comma, c.p.p.