(massima n. 2)
Nell'ipotesi di giudizio abbreviato derivato da giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 452 comma 2 c.p.p., l'impossibilità per la parte di chiedere l'ammissione di mezzi di prova attiene esclusivamente a fatti già verificatisi nel momento in cui ha chiesto (o consentito a) il giudizio abbreviato e non a fatti sopravvenuti rispetto a quel momento. Ne consegue che il fatto sopravvenuto, giuridicamente rilevante, ben può trovare ingresso nel processo, senza che risulti violato l'accordo tra le parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, sull'assunto dell'impossibilità, nell'ipotesi data, di procedere ad integrazione probatoria, aveva respinto l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento finalizzata all'acquisizione di atti dai quali sarebbe risultata la fattiva collaborazione prestata, dopo la sentenza di primo grado, dall'imputato e quindi la possibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. 309/1990).