(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato atipico previsto dall'art. 452 comma 2, c.p.p. come possibile ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo, il dissenso del pubblico ministero è da considerare come giustificato quando, all'atto della sua manifestazione, il procedimento sia obiettivamente non suscettibile di definizione allo stato degli atti, indipendentemente dall'eventuale integrazione probatoria che il giudice, in base alla norma anzidetta, può successivamente disporre; integrazione che, comunque, può avere ad oggetto, così interpretandosi il richiamo alle «forme previste dall'art. 422 c.p.p.», soltanto gli atti contemplati da detto ultimo articolo, con esclusione, quindi, di atti di natura complessa quali, ad esempio, le perizie.