(massima n. 1)
La richiesta di proroga della custodia cautelare ex art. 305, secondo comma, c.p.p., è ammissibile anche nel caso in cui sia stata già avanzata richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare. (La Cassazione ha evidenziato che le indagini preliminari non possono ritenersi indefettibilmente concluse con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., come si evince anche dal dettato di cui al terzo comma dell'art. 419 c.p.p., che prevede l'invito al P.M. a trasmettere la «documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate» dopo la richiesta stessa).