(massima n. 1)
L'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo di per sé («da sola») comporta non una nullità di origine generale ma soltanto una irregolarità, che viene eliminata a norma dell'art. 452, primo comma, c.p.p., secondo il quale «se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al P.M.», ma soltanto nel giudizio di primo grado, o anche successivamente purché sia stata sollevata — e riproposta in sede di impugnazione — eccezione ai sensi e nei termini dell'art. 491, primo comma, c.p.p., dovendosi ritenere che la irritualità dell'instaurazione del processo vada equiparata a nullità relativa ai sensi dell'art. 181 del detto codice. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che non può ritenersi «violata» l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale — art. 178, lettera b), c.p.p. — per il solo fatto che questi abbia scelto il rito direttissimo invece che quello ordinario e, dall'altro, che non può parlarsi neppure di violazione dei diritti della difesa, nei termini indicati dalla lettera c) del succitato art. 178, salvo che la erronea scelta del rito abbia comportato anche la mancanza di un decreto di citazione o di termini a difesa).