(massima n. 1)
L'obbligo di rispettare le distanze legali nella costruzione delle opere elencate nell'art. 889 c.c. (nella specie, tubo di scarico di acque luride) sussiste anche se fra i fondi contigui esista un muro di confine e questo non sia di proprietą comune, ma appartenga esclusivamente al proprietario del fondo in cui sono state compiute le suddette opere.