(massima n. 1)
Può procedersi col rito direttissimo anche se non sia stato ancora risolto il ricorso avanzato avverso la convalida dell'arresto, posto che il rito direttissimo è uno dei procedimenti speciali attraverso cui il legislatore ha inteso dare impulso alla sollecita definizione del processo penale, mentre il giudizio di convalida riguarda — pure nella fase della impugnazione — unicamente la libertà personale del soggetto sottoposto al procedimento, ma senza che, per le rispettive autonomie dei due procedimenti, possa l'uno condizionare l'altro, come in particolare si evince dal quinto comma dell'art. 449 c.p.p. che svincola il procedimento direttissimo dalla convalida di arresto e dal consenso dell'imputato.