(massima n. 1)
In caso di presentazione dell'imputato in stato di arresto davanti al tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio, ai sensi dell'art. 449, comma 1, c.p.p., legittimamente il suddetto tribunale, qualora ritenga che il reato sia di competenza del tribunale in composizione collegiale, omette di pronunciare anche sulla richiesta di convalida, esulando, nella suindicata ipotesi, anche l'applicabilitą della disciplina di cui all'art. 27 c.p.p., relativa soltanto alle misure cautelari.