(massima n. 1)
L'art. 233, secondo comma, D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271, consentiva espressamente per reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi per mezzo della stampa la celebrazione dei relativi processi con le forme del giudizio direttissimo, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 449 nuovo c.p.p. Gli atti processuali compiuti in base a tale legge conservano validitą anche dopo che la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimitą con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68. Infatti, gli atti processuali sono disciplinati dalla legge del tempo in cui sono compiuti (tempus regit actum) e quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimitą costituzionale di una norma di legge o di atto avente favore di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 della Costituzione e art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87).