(massima n. 1)
L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazione in L. 7 agosto 1992, n. 356, nel prevedere, con riguardo ai reati concernenti le armi e gli esplosivi, il giudizio direttissimo «anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p.», non deroga anche ai «modi» del detto giudizio e, pertanto, non giustifica l'inosservanza dei termini stabiliti dai detti articoli per la presentazione dell'imputato al giudice; inosservanza che, peraltro, puņ comportare una nullitą soltanto relativa soggetta, come tale, ai termini di deducibilitą previsti dagli artt. 181 e 491, comma 1, c.p.p.