(massima n. 1)
L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere come obbligatorio il giudizio direttissimo (salva la necessitą di speciali indagini) per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, anche fuori dei «casi» previsti dall'art. 449 c.p.p., consente che si deroghi anche ai termini indicati in detto ultimo articolo, da ritenersi compresi appunto nei «casi» (intesi quali presupposti processuali e temporali del rito) e non nei «modi» nei quali il giudizio, se ammissibile, deve svolgersi.