(massima n. 1)
L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356, prevede per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei «casi», ma non dei «modi», di cui agli artt. 449 e 566 (ora 558) c.p.p. Ne consegue che, dovendosi intendere per «casi» l'arresto in flagranza, il consenso dell'imputato e del pubblico ministero ovvero la confessione dell'accusato, mentre rientra fra i «modi» il rispetto dei termini previsti dai suddetti articoli del codice di rito, tali termini restano comunque inderogabili.