(massima n. 1)
In caso di connessione fra reati per i quali č richiesto il giudizio direttissimo e altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni praticabili sono la separazione dei processi o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilitā che, postulandosi una vis actractiva basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali č richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi. (Nella specie, concernente delitti in materia di armi in concorso con violenza privata e minacce, si era proceduto per tutti i reati con rito direttissimo e la Corte ha censurato l'operato del giudice di merito ).