(massima n. 1)
L'art. 889, secondo comma, c.c. — il quale stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine — in quanto lex specialis rispetto alle norme regolanti l'uso delle cose comuni nella comunione in generale (art. 1102 c.c.), è applicabile pure nell'ipotesi di esistenza sul confine di un muro divisorio comune, salva la derogabilità negli edifici condominiali per incompatibilità dell'osservanza della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini — opera anche (eccettuata detta deroga) per i tubi dell'impianto di riscaldamento a circolazione d'acqua, poiché, data la dizione «e simili» (che non compare nel primo comma), riferibile non solo ai tubi di gas, bensì pure a quelli d'acqua, l'elencazione di cui alla norma in questione deve ritenersi esemplificativa.