(massima n. 1)
L'art. 449, comma 4, c.p.p., pur stabilendo, nel nuovo testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. in legge 24 luglio 2008 n. 125, che il pubblico ministero, in presenza delle condizioni ivi indicate, “procede” (e non più “può procedere”, come nel testo previgente) al giudizio direttissimo, non per questo può essere interpretato nel senso dell'avvenuta creazione di una obbligatorietà, per il pubblico ministero, di ricorrere al suddetto rito, apparendo ciò in contrasto con il principio sistematico del carattere monopolistico della scelta del rito da parte dell'organo dell'accusa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, investito di richiesta di giudizio immediato a carico di soggetto arrestato in flagranza di reato e per il quale non si era appalesata la necessità di ulteriori indagini, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché procedesse con rito direttissimo).