(massima n. 1)
La scelta del giudizio immediato in luogo del giudizio direttissimo effettuata dal P.M. nei casi di cui all'art. 449, commi quarto e quinto c.p.p., come modificati dal D.L. n. 92 del 2008, non determina alcuna nullitą, risolvendosi in una mera irregolaritą.