(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, l'art. 447 c.p.p. attribuisce all'imputato la facoltà di presentare al giudice, nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di applicazione della pena. La norma non subordina l'esercizio di tale facoltà a condizioni o termini: la richiesta, pertanto, libera nella forma, può essere presentata in qualsiasi momento delle indagini preliminari, anche prima che il pubblico ministero abbia proceduto alla formale contestazione dell'accusa; in tale ipotesi, tuttavia, spetta all'imputato indicare, oltre alla pena, il fatto-reato cui la stessa si riferisce per consentire al pubblico ministero di esprimere anche su di esso il proprio parere ed al giudice di controllare la corretta definizione dell'imputazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.M. aveva dedotto nullità ex art. 522 c.p.p., per difetto di contestazione, poiché era stato incluso nella richiesta di applicazione, e nella conseguente pronuncia, un fatto-reato ancora in fase di indagini preliminari).