(massima n. 1)
La norma del cpv. dell'art. 889 c.c. nello stabilire per i «tubi d'acqua pura o lurida» la distanza minima di un metro dal confine, non distingue, anzi specificamente equipara le acque pure a quelle luride (come ai gas e simili), onde la corrispondente servitù di tenere «tubi» a distanza inferiore a quella legale non può essere condizionata né diversificata dalla natura dei liquidi che vi si fanno defluire. Pertanto, con riguardo a tubi che per la conduzione di sole acque cosiddette bianche siano posti a meno di un metro dal confine tra due appartamenti di un unico proprietario, siti in uno stesso immobile, la costituzione per destinazione del padre di famiglia della corrispondente servitù, nel caso che detti appartamenti abbiano cessato di appartenere allo stesso proprietario, non trova ostacolo nella sola circostanza della utilizzazione dei tubi da parte del diverso proprietario di uno degli appartamenti con l'immissione di acque luride, non importando immutazione dello stato di fatto posto e lasciato dal precedente unico proprietario dei fondi.