(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il Gip, preso atto della revoca da parte del P.M. del consenso precedentemente prestato al patteggiamento, dispone la restituzione degli atti al medesimo non č abnorme, nč sotto il profilo strutturale, nč sotto quello funzionale, non generando alcuna stasi del procedimento. (Nell'affermare il principio in massima, la Corte ha ribadito che, una volta sottoposto l'accordo sulla pena al giudice, le parti non possono pių revocare unilateralmente il consenso prestato al patteggiamento, evidenziando perō come nel caso tale divieto venga violato, l'errore del giudice possa essere fatto valere impugnando la sentenza di primo grado).