(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, qualora sia stata applicata su richiesta delle parti una pena illegale, questa non può essere rideterminata dalla Corte di cassazione ove contro la sentenza sia stato proposto ricorso da parte del P.M. Il procedimento speciale del «patteggiamento» è, infatti, basato sull'accordo delle parti medesime, ed in particolare sul consenso previsto in riferimento ad una specifica determinazione della pena e, pertanto, mutata questa, potrebbe mutare anche l'interesse e la volontà delle parti. (Fattispecie di pena inferiore al minimo edittale).