(massima n. 1)
In presenza dell'applicazione di una pena illegale su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la Cassazione deve pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio, nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell'accordo e l'interesse ad un nuovo patteggiamento determinativo di una pena conforme alle prescrizioni di legge. (Fattispecie in cui il giudice di merito, a seguito di richiesta di patteggiamento, aveva fatto luogo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nonostante ricorresse un'ipotesi in cui la sostituzione non era consentita a norma dell'art. 60 della L. n. 689 del 1981; la Cassazione in luogo di determinare essa la pena ha annullato senza rinvio la decisione impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito ed ha enunciato il principio di cui in massima).