(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, qualora l'accordo raggiunto tra le parti preveda l'indulto, il giudice non è vincolato dall'inscindibilità del petitum così come nel caso in cui esso preveda la sospensione condizionale della pena ex art. 444 comma terzo c.p.p., in quanto l'indulto, a differenza della sospensione condizionale, è materia sottratta alla disponibilità delle parti prevista dall'art. 444 precitato, con la conseguenza che la «clausola», avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare tanquam non esset nel senso che vitiatur sed non vitiat.