(massima n. 1)
La procura speciale prevista dall'art. 446, terzo comma, c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento) non richiede alcuna formula sacramentale, ma la chiara e univoca volontā dell'imputato di conferire al difensore l'incarico di richiedere il patteggiamento. La nomina del difensore di fiducia e la contestuale richiesta dell'imputato di applicazione di una pena specificata, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale richiesta dalla predetta disposizione.