(massima n. 1)
La richiesta di patteggiamento può essere accolta dal giudice ancorché la procura speciale rilasciata al difensore non contenga la specifica indicazione della pena di cui concordare l'applicazione. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che alla procura speciale viene attribuita, sostanzialmente, anche la discrezionalità che è necessaria, in relazione alla fattispecie concreta ed alle contingenti richieste della parte pubblica, per contemperare l'interesse del rappresentato con le prospettazioni, quoad poenam, della controparte e per stipulare l'accordo nella misura che risulti essere l'unica possibile in bonam partem. Il presupposto pattizio dell'istituto postula infatti una preliminare incertezza sia sull'an e che sul quantum, con la conseguenza che la predeterminazione nella procura, da parte dell'interessato, della pena da concordare è di norma inconciliabile con la finalità e la struttura della transazione che riduce ad unità giuridica ed irretrattabile negozio processuale i rapporti ed i contrasti, anche dialettici, delle parti e, in definitiva, la preparatoria trattativa che si instaura tra il procuratore speciale ed il pubblico ministero.