(massima n. 1)
Il difensore nominato procuratore speciale per proporre richiesta di pena patteggiata, ex articolo 446, comma 3, del c.p.p., in mancanza di volontà dell'imputato espressa nelle stesse forme previste per la procura speciale, non può farsi validamente sostituire, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sentenza di applicazione della pena emessa sulla base di richiesta proveniente da soggetti diversi dall'imputato o dai soggetti da questo indicati con procura speciale. In particolare, da ciò derivando che, in mancanza della volontà dell'imputato espressa nei termini suindicati, è nullo l'accordo per l'applicazione della pena concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale sia stata conferita la procura speciale per la scelta del rito, giacché i poteri che derivano da tale procura, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere ricompresi tra quelli esercitabili dal sostituto del difensore, ai sensi del comma 2 dell'articolo 102 del c.p.p, né possono essere espressamente subdelegati. (Mass. redaz.).