(massima n. 1)
La parte che richiede l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. č tenuta ad attribuire al fatto-reato la sua corretta qualificazione giuridica, indipendentemente dal nomen juris indicato nel libello dell'accusa, non essendo lo stesso in alcun modo vincolante. Ne consegue che, in caso di dissenso del P.M. su tale richiesta e di conseguente instaurazione del dibattimento, qualora in questa sede intervenga (in caso di istruttoria od al momento delle conclusioni) modifica del solo titolo del reato, l'imputato non ha diritto ad ottenere un termine a difesa, specie per riproporre la richiesta di applicazione della pena.