(massima n. 1)
Nell'ipotesi del c.d. «patteggiamento in appello» (previsto dagli artt. 599 e 602 c.p.p., e caratterizzato dalla medesima natura pattizia dell'ipotesi regolamentata dall'art. 444 c.p.p.), non č consentito all'imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilitą del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (prospettata come nullitą di carattere generale ed insanabile, riconducibile all'attivitą del P.M. e all'esercizio dell'azione penale), atteso che, in tal modo, l'imputato tende a conseguire l'effetto, incompatibile con l'irrevocabilitą e immodificabilitą del consenso prestato, di rimettere in discussione l'accordo gią raggiunto.