(massima n. 1)
La sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 448, primo comma, c.p.p., il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all'imputato la pena da questi richiesta, è del tutto equiparabile, pur se fondata su una plena cognitio, a quella pronunciata ai sensi dell'art. 444; ragion per cui il dispositivo, così come si verifica per quest'ultima, non può contenere una esplicita affermazione di condanna, ma deve soltanto dare atto dell'applicazione della pena richiesta.