(massima n. 2)
La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in quanto prelude alla formazione di un negozio giuridico processuale, è di norma revocabile fino a quando non intervenga il consenso dell'altra parte, ma non lo è più quando tale consenso sia stato espresso, perché ciò determina la formazione del negozio, i cui effetti nel procedimento sono irrevocabili ancora prima della relativa decisione giudiziale. La richiesta, formulata dall'imputato, è inoltre irrevocabile anche in caso di mancato consenso del pubblico ministero, una volta che si dia ingresso al dibattimento: diversamente, sarebbe vanificato il potere-dovere del giudice di verificare al termine del dibattimento, o anche nel giudizio di impugnazione, se il dissenso del pubblico ministero fosse o meno giustificato e la pena richiesta dall'imputato fosse o meno congrua.