(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 448, primo comma, seconda parte, c.p.p., applica all'imputato la pena da lui richiesta, a seguito di dibattimento per il dissenso del pubblico ministero, non può prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena, quasi che quel giudizio si sia svolto al solo fine di apprezzare la congruità della pena proposta dall'imputato: questa verrà quindi applicata solo nel caso in cui il giudice ritenga, motivatamente, di dover pronunciare una sentenza di condanna. (Nella specie lo svolgimento del dibattimento era stato ritenuto funzionale al solo fine di «consentire al giudice di potere rettamente valutare la legittimità o meno del dissenso del P.M.»: la Cassazione ha annullato la sentenza in quanto veniva così ipotizzato un giudizio a cognizione semipiena).