(massima n. 1)
A mente dell'art. 446, comma 1, c.p.p. la richiesta di applicazione di pena patteggiata può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale termine è previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza, essendo stato richiesto il patteggiamento, e ritenuto legittimo dal pretore, in un'udienza cui il processo era stato rinviato da altra udienza di rinvio rispetto a quella in cui era stato dichiarato aperto il dibattimento).