(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento, instaurato in virtù di decreto che dispone il giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare, nella quale nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l'art. 448, comma primo, c.p.p. riconosce all'imputato la facoltà di rinnovare detta richiesta in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta in "limine iudicii".