(massima n. 1)
In caso di opposizione a decreto penale di condanna la richiesta di patteggiamento non deve essere contenuta inderogabilmente nella dichiarazione di opposizione, ma può essere presentata entro il termine generalmente indicato dall'art. 446 c.p.p. per il giudizio alternativo ivi contemplato. Infatti la diversa formulazione adoperata nell'art. 565 comma 2 stesso codice per il giudizio dinanzi alla pretura rispetto a quella contenuta nell'art. 461 comma 2 per l'opposizione dinanzi al tribunale non presenta alcuna importanza, dovendosi ad essa attribuire significato identico in assenza di qualsiasi elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione sia pure ammissibile attese le caratteristiche di maggiore semplificazione del giudizio pretorile. Le cause di inammissibilità dell'opposizione, che costituisce un'impugnazione, devono essere tipizzate ed espressamente indicate, sicché tra esse non rientra l'omessa indicazione del rito prescelto, poiché non è stabilita. Pertanto, in assenza di un'espressa indicazione del rito prescelto, il giudice, nel procedimento davanti al pretore, dovrà dar corso al giudizio ordinario, mentre in quello dinnanzi al tribunale, al giudizio immediato. Infatti la formulazione del comma 1 dell'art. 464 c.p.p. non può essere ritenuta indicativa di un'esclusione anche nel procedimento davanti al tribunale della possibilità di scelta dei riti, giacché si riferisce soltanto all'ipotesi di scelta del giudizio immediato e non alle conseguenze derivanti dall'omessa indicazione del rito stabilite dalla seconda parte del comma 1 della stessa disposizione, mentre proprio all'art. 461 al comma 3 il legislatore utilizza la formula «può chiedere», espressione di una facoltà e non di un onere, al cui inadempimento non può conseguire alcuna decadenza o inammissibilità.