(massima n. 1)
La disposizione di cui al comma secondo dell'art. 445 c.p.p., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento č estinto se, nei termini ivi indicati, «l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» va intesa nel senso che il requisito della «identitą» di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, č riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti.