(massima n. 1)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non contenga anche l'applicazione delle previste sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla sanzione principale deve essere annullata con rinvio al giudice di merito — cui compete la determinazione della entità della sanzione — limitatamente alla parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione accessoria. (Fattispecie in tema di sospensione della patente ex art. 218 del codice della strada).