(massima n. 1)
L'art. 889 c.c. vigente — a differenza del corrispondente art. 573 c.c. del 1865, che si riferiva espressamente ai pozzi di acqua viva, consentendo, inoltre, nell'ultimo capoverso, la possibilità di stabilire una distanza maggiore di quella di due metri, qualora questa non fosse stata sufficiente ad impedire che ne derivasse danno alla proprietà del vicino — allude genericamente ai pozzi, considerando non rilevante, ai fini della distanza che deve essere per essi osservata, la distinzione tra pozzi di acqua viva ovvero di semplice raccolta o di smaltimento, né prevede la possibilità che possa essere imposta una distanza maggiore. Appare, tuttavia, certo — avuto riguardo alla distinta regolamentazione delle distanze, rispettivamente stabilita per i pozzi dall'art. 889 e per i canali e per i fossi dal successivo art. 891 c.c. vigente — che, agli effetti delle distanze nelle costruzioni e scavi di cui alla sezione sesta del capo secondo, titolo secondo, del libro della proprietà, i pozzi, in considerazione del modesto diametro della loro apertura, sono tenuti ben distinti dalla generica categoria dei fossi, con la conseguenza che, anche se abbiano una profondità superiore ai due metri, è sufficiente che essi distino alla distanza di due metri dal confine, salve le diverse disposizioni dei regolamenti locali.