(massima n. 1)
In tema di istigazione alla corruzione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all'istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia rimasto nella disponibilitā dell'istigatore, non costituisce il prezzo bensė il mezzo del reato e, pertanto, non č confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell'art. 322 ter c.p.).