(massima n. 1)
Poiché, ai sensi dell'art. 445, primo comma, c.p.p., con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti può essere ordinata la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p., e relativamente a cose di cui è obbligatoria l'ablazione perché intrinsecamente criminose o costituenti il prezzo del reato, in seguito a patteggiamento per la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. non può essere disposta la confisca delle cose sequestrate perché incautamente acquistate o ricevute: queste ultime, invero, costituiscono il profitto del reato e sono pertanto riconducibili alla disciplina del primo comma dell'art. 240 c.p., che prevede solo la facoltatività dell'applicazione della misura di sicurezza.