(massima n. 1)
La confisca del veicolo prevista dall'art. 116, comma diciottesimo, c.s. per guida senza patente č una misura di sicurezza e pertanto č inapplicabile nel rito del patteggiamento. Qualora la confisca venga invece disposta come conseguenza delle condotte previste dall'art. 97, comma quinto e sesto, c.s. (fabbricazione, commercio di veicolo a velocitā superiore a quella consentita, circolazione su siffatto veicolo), la stessa costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito.