(massima n. 1)
L'obbligo di rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato anche per opere ed impianti non espressamente contemplati nella disposizione dell'art. 889 c.c., ma soltanto quando venga accertata, in concreto, caso per caso, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, strutture e funzioni, l'esistenza di una potenzialità dannosa, che imponga una parità di trattamento con le opere per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta.