(massima n. 1)
L'art. 889 c.c., il quale stabilisce la distanza da osservarsi dal confine per i pozzi; le cisterne, i fossi, etc. mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie: pozzetti diversi dai pozzi) la loro potenzialitą dannosa, non presunta, deve essere accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante.