(massima n. 1)
In tema di sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento, il comma 1 dell'art. 445 c.p.p. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito: la condanna al pagamento delle spese del procedimento, l'applicazione di pene accessorie, l'applicazione di misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240, comma 2, c.p.). Ciò comporta che la legge non esclude altre e diverse statuizioni dovute per legge e che, come tali, non possono essere oggetto di pattuizione tra le parti. Tra queste indubbiamente è l'ordine di ripristino, previsto dal comma 2 dell'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431, che non è una pena accessoria, né un effetto penale della condanna, ma una vera e propria sanzione amministrativa, tanto è vero che ai sensi dell'art. 15 della L. n. 1497 del 1939 essa può essere applicata pure dalla pubblica amministrazione.