(massima n. 1)
L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, č soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 655 c.p.p. l'organo promotore dell'esecuzione č il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, č tenuto ad investire, per la fissazione delle modalitā di esecuzione, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 att. c.p.p.).