(massima n. 1)
In tema di revisione, attesa l'espressa previsione nell'art. 634 c.p.p. come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della «manifesta infondatezza» della medesima, con attribuzione, quindi, alla corte d'appello, di un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti, ancorché costituiti da «prove» formalmente qualificabili come «nuove», a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, ne deriva che non è, di per sè, contraddittoria la motivazione sulla base della quale la corte d'appello, pur riconoscendo il carattere di novità delle «prove» proposte dal richiedente, dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta.