(massima n. 1)
L'ultima parte del comma primo dell'art. 445 c.p.p. stabilisce che «salvo diverse disposizioni di legge» la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti «è equiparata a una pronuncia di condanna». Ne consegue che essa spiega gli effetti di una vera e propria condanna ai fini sia della concessione di successive sospensioni condizionali di pene sia della revoca di sospensioni precedentemente accordate. (La Cassazione ha rilevato che l'esattezza dell'interpretazione di cui in massima è confermata dal comma secondo del detto art. 445, il quale, per il caso di estinzione del reato per il quale sia stata «patteggiata» la pena, dispone che non osta comunque alla concessione di una ulteriore sospensione condizionale la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, e non anche quella di una pena detentiva).