(massima n. 1)
In caso di applicazione della pena su richiesta, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., pur operando ope legis, in presenza dei presupposti di legge, richiede comunque che la sussistenza di tali presupposti sia accertata con pronuncia giudiziale, da adottarsi previa acquisizione, se necessario, anche d'ufficio, degli elementi atti a dimostrarla o ad escluderla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso dell'interessato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ritenendo che essa non fosse necessaria e che, comunque, non fosse possibile accertare l'avvenuta commissione o meno di reati nel quinquennio, non essendo all'uopo sufficienti le mere risultanze del certificato penale). (Mass. redaz.).