(massima n. 1)
La mancanza, nella sentenza emessa all'esito di patteggiamento ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va sanato - quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni - con il procedimento per la correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento.