(massima n. 1)
L'art. 889 c.c. (il quale prescrive la distanza legale minima di un metro tra il confine ed i tubi d'acqua pura o lurida, e loro diramazioni) pone una presunzione assoluta di dannositą della condotta in caso di distanza inferiore ad un metro. Ne consegue che l'applicabilitą di detta norma prescinde da ogni indagine circa la assenza, in concreto, di una potenzialitą dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, č stata confermata la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la tubazione fosse dotata di dispositivi idonei ad impedire infiltrazioni).